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Carlo Costanza : l’eredità digitale

by Andrea Fontana
Carlo Costanza : eredità digitale

Carlo Costanza, la morte che ha aperto un dibattito sull'eredità digitale

Carlo Costanza era un giovanissimo chef di 25 anni che morì a Milano quasi un anno fa, il 3 Marzo.

I fatti

Il tribunale ordinò di fornire i contenuti del suo cellulare ai familiari, ma Apple, essendo un cellulare iPhone, si oppose.

Nacque un dibattito tra i diritti dei familiari ad avere accesso ai dati e sulla proprietà degli stessi dati e chi ne può fare uso.

In poche parole, Apple è proprietaria di quei dati e ne può disporre?

Che cos’è l’eredità digitale?

La rivoluzione digitale che sta avvolgendo e in parte complicando questa fase storica non poteva che avere un impatto sul piano successorio ovvero ereditario.

Il patrimonio delle persone fisiche si è arricchito di un nuovo bene, così detto digitale. 

I beni digitali sono rappresentati in formato binario e sono contenuti in dispositivi di memorizzazione che possono essere fisici (hard disk, chiavette usb) o virtuali (sistemi iCloud).

Quali sono i beni digitali?

Sono i documenti informatici di testo, immagini, i software, gli e-book, i video e le e-mail oltre che alle nuove entrate criptovalute.

Il nodo chiave è rappresentato dagli account. Gli account non sono tecnicamente beni digitali, ma relazioni contrattuali tra il fornitore di servizi e utente.

Ovviamente gli account possono possedere un valore patrimoniale che può derivare dal contenuto dei dati o da altre forme contrattuale in esso contenuti.

Nemmeno le credenziali di accesso sono beni digitali ma sono l’elemento “chiave” per accedere ai dati una volta avvenuta la morte del proprietario dell’account.

Cosa succede dopo la morte del proprietario?

Il chiamato all’eredità (l’avente diritto) dovrà “inventariare” la vita digitale del defunto e recuperare tutti i supporti di memorizzazione (dai cellulari, ai tablet, agli hard disk esterni alle chiavette usb).

Abitualmente il chiamato all’eredità può provare ad accedere tramite tentativi o società specializzate.

Nel caso non ci riuscisse dovrà avanzare un richiesta di accesso tramite due possibilità “legali” :

  1. ex art. 6, par. 1, lett. b e lett. f del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali (c.d. GDPR)
  2. ex art. 2 terdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Carlo Costanza, la morte e lo “scontro” con Apple

Carlo Costanza eredità digitale

Carlo Costanza, morto a 25 anni, originario di Agrigento, lavorava come chef a Milano.

I suoi genitori con l’ausilio dei legali, Avv. Assuntina Micalizio e Avv. Mirko Platania avevano comunicato ad Apple che, per «cercare di colmare almeno in parte il senso di vuoto», avrebbero voluto rivedere immagini, video e ricordi del proprio figlio così da poter raccoglie il tutto in un progetto a sua memoria.

Apple si rifiutò invocando la protezione dell’identità di terzi in contatto con il defunto e la sicurezza dei propri clienti, punto nodale del rapporto tra Provider e cliente qualora quest’ultimo venisse a mancare.

Apple dunque indicò ai genitori che acquisissero una serie di requisiti giuridici tra i quali il diventare portatori formali di un “consenso legittimo” in base alle condizioni elencate dall’ Electronic Communications Privacy Act.

La svolta sul caso di Carlo Costanza

Il giudice, Martina Flamini, considera  «del tutto illegittima la pretesa avanzata da Apple di subordinare l’esercizio di un diritto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge» nazionali.

La norma invece presa in considerazione fu l’art. 2-terdecies introdotto nel 2018 nel Codice della privacy proprio sulla tutela post-mortem.

Questa norma demanda alla persona la scelta, in vita, se lasciare o meno agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati; inoltre asserisce che, in assenza di un espresso divieto, ne attribuisce i diritti a chi possa agire “per ragioni familiari meritevoli di protezione“. 

Il rischio infatti potrebbe essere l’uso improprio dei dati, forme di ricatti, discredito della reputazione,ecc…

Per il giudice “il legame esistente tra genitori e figli” e la “volontà di realizzare un progetto che possa tenerne viva la memoria”  sono quindi due principi che si sposano perfettamente  con  il «perseguimento del legittimo interesse» richiesto dal Regolamento generale europeo sulla privacy e impediscono quindi ad Apple l’opposizione.

In questo modo la norma si oppone alla Casa di Cupertino che dovrà così consegnare i dati all’interno dei dispositivi di memorizzazione a lei risalenti restituendo un po’ di pace e sollievo ai familiari di Carlo Costanza.

 

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